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ORDINANZA N. 1339 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 162 |
LOCALITÀ Corso VITTORIO EMANUELE II |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del 28.3.2008 |
SB/VARIE08/emanuele |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 5373 prot. n. 626 dell'11.12.2007 che in corso Vittorio Emanuele
II istituiva il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in
sosta vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio
funzionali G.T.T. all'esecuzione d'interventi urgenti di ripristino della
regolarità del servizio della metropolitana, sul lato sud della carreggiata
laterale sud, per un tratto di m 12 immediatamente ad ovest del passo carraio
contraddistinto con il n.c. 73 e procedendo verso ovest, con disposizione "in
fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
Visto
l'elaborato progettuale a cura del civico Ufficio Tecnico nel quale viene
recepita l'istanza del GTT relativa a ulteriori esigenze legate al servizio del
Gruppo medesimo;
Ritenuto opportuno, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Vittorio Emanuele II
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in sosta
vietata, con sosta consentita ai veicoli di soccorso e/o di servizio funzionali
G.T.T., sul lato sud della carreggiata laterale sud, per un tratto di m 12
immediatamente ad est del passo carraio contraddistinto con il n.c. 73 e
procedendo verso est, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della
sosta a pagamento;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 5373 prot. n. 626 dell'11.12.2007, meglio specificata
in premessa, e il contestuale ripristino della sosta a pagamento;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.