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ORDINANZA N. 1337

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

 

Prot. n. 160

LOCALITA' Via GIOLITTI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 1

del 28.3.2008

SB/VARIE08/giolitti

 

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 573 prot. n. 84 del 22.2.2005 che in via Giolitti istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato sud della via, per un tratto di m 10, a partire da m 29 circa dall'intersezione est con via San Massimo e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

 

Vista la richiesta del civico Servizio Centrale Comunicazione Strategica, Turismo e Promozione della Città;

 

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in via Giolitti

1)      l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato sud della via, per un tratto di m 10, a partire da m 29 circa dall'intersezione est con via San Massimo e procedendo verso est, con disposizione "in fila";

2)      la revoca dell'ordinanza n. 573 prot. n. 84 del 22.2.2005, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali

stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio