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ORDINANZA N. 1337 |
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 160 |
LOCALITA' Via GIOLITTI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del 28.3.2008 |
SB/VARIE08/giolitti |
Visto
l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 573 prot. n. 84 del 22.2.2005 che in via Giolitti istituiva il
divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato sud della via, per un tratto di m 10, a partire da m 29
circa dall'intersezione est con via San Massimo e procedendo verso est, con
disposizione "in fila";
Vista
la richiesta del civico Servizio Centrale Comunicazione Strategica, Turismo e
Promozione della Città;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via
Giolitti
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico merci, sul lato sud della via, per un tratto di m 10, a partire da m 29
circa dall'intersezione est con via San Massimo e procedendo verso est, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 573 prot. n. 84 del 22.2.2005, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali
stradali e la rimozione
della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
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F.to Il Dirigente del Settore Esercizio
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