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ORDINANZA N. 1287 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 233 trc |
LOCALITÀ via Soana, via Feletto, via Volpiano, via Mottalciata, corso Vigevano..... |
Data 26/03/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 6 - 7 |
prot. n. |
RS68/B/parcheggi/soana4 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga presentata dal Settore Parcheggi e Suolo per effettuare lavori di manutenzione straordinaria;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
in:
§ via Soana, tratto: via Volpiano - via Malone;
§ via Feletto, tratto: corso Vercelli - corso Giulio Cesare, dal 07.03.08 al 31.03.08;
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
· l'istituzione del divieto di transito pedonale;
1) in:
§
via Volpiano, tratto: n.c. 1 - corso Vercelli;
§
via Mottalciata, tratto: corso Novara - n.c. 8;
·
l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con
la rimozione coatta dei veicoli;
· l'istituzione del divieto di transito pedonale;
2) in:
§
corso Vigevano, carreggiata laterale Sud tratto:
corso Vercelli - via Cigna;
§
corso Novara, carreggiata laterale Est tratto: corso
Regio Parco - via Bologna;
§
corso Novara, carreggiata laterale Ovest tratto:
corso Palermo - via Como;
§
corso Vercelli, tratto: corso Emilia - via Carmagnola;
§
via Biella, tratto: strada del Fortino - via Pesaro;
§
via Salerno, tratto: strada del Fortino - via
Pesaro;
§
via Rovigo, tratto: strada del Fortino - via Urbino;
§
via Urbino, tratto: via Rovigo - corso Principe
Oddone;
§
via Pesaro, tratto: via Rovigo - via Biella;
· l'istituzione del divieto di sosta su ambo i lati, con la rimozione coatta dei veicoli;
· con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare e pedonale dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing. Roberto BERTASIO)