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ORDINANZA N. 1286 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.
232 trc |
LOCALITA'corso Palestro, via Saluzzo, via Foscolo, strada S. Margherita |
data 26/03/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 8 |
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FB45/B/AESita/palestro |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla AES Torino S.p.A, relativa ai lavori di posa condutture gas;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A) in corso Palestro, carreggiata Ovest per m 30 circa in prossimità del n.c. 4 bis, dal 01.04.08 al 03.04.08
dalle ore 14.30 alle ore 19.00, dal 21.04.08 al 23.04.08 dalle ore 14.30 alle
ore 19.00
·
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
B) in via Saluzzo, per un tratto di m 30 circa in
prossimità del n.c. 38, dal 07.04.08 al 09.04.08 e dal 05.05.08 al 07.05.08
dalle ore 09.00 alle ore 17.00
·
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
C) in strada S.
Margherita, tratto: nn.cc. 138 - 140, dal 03.04.08 al 30.05.08 dalle ore 07.00
alle ore 18.00
·
l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati con
la rimozione coatta dei veicoli;
·
l'istituzione del senso unico alternato regolato da
impianto semaforico;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
D) in via Foscolo, per un tratto di m 20 circa in
prossimità del n.c. 28, dal 01.04.08 al
03.04.08
·
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente
ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire
mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382,
art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto
ore prima dell'intervento;
b) che vengano adottate tutte le misure necessarie per
tutelare l'incolumità pubblica;
·
la pubblicità dei
suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto
ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei
lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti
norme in materia e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra,
comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing.
Roberto BERTASIO)