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ORDINANZA N. 1259 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 227 trc |
LOCALITÀ via Nizza |
Data21.03.08 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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FB45/B/GTTmetro/nizza6010 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo
n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme
del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16
dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento
degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed
in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga presentata dalla GTT S.p.A. Metroferro
per effettuare lavori della Metropolitana
Automatica di Torino Linea 1 - Lotto 2 - Marconi - Lingotto;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato
svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo
stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della
circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
a far tempo dalla
data del presente provvedimento e sino al 28.03.08
in via Nizza,
carreggiata Est tratto: via Campana - via Thesauro
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia ;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo
(Ing. Roberto BERTASIO)