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ORDINANZA N. 1257 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 154 |
LOCALITÀ via delle Querce |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
20.03.2008 |
GI/VARIE08/querce |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta del Gruppo Torinese Trasporti;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via delle
Querce
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta consentita con disposizione "in
fila" ai veicoli GTT che effettuano servizio di trasporto pubblico, sul
lato SUD della via, a partire da m 35.00 circa ad EST del f.m. EST di via dei
Faggi e procedendo verso EST per un tratto di
m 15 circa e cioè in corrispondenza del capolinea della linea urbana
"46 navetta";
2)
l'istituzione
del divieto di fermata sul lato SUD della via, immediatamente ad OVEST di via
dei Gelsi e, procedendo verso OVEST per un tratto di m 20.00 circa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.