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ORDINANZA N. 1251 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
148 |
LOCALITÀ strada del Portone |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del
20.03.2008 |
GI/VARIE08/portone |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 142 prot. 13 del 14.01.2005, con la quale in strada del Portone
veniva istituito il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono le
carreggiate centrali NORD e SUD nel tratto compreso tra corso Marche e via
Gorini, esclusi, rispetto a tutte le immissioni;
Considerato che è stata realizzata una nuova area
residenziale per la quale si rende opportuno predisporre nuovo assetto viabile;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in strada del
Portone
1)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la strada nel tratto:
via Gorini (compreso) e corso Orbassano
(escluso) nei confronti dei veicoli che vi si immettono;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 142 prot. 13 del 14.01.2005, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.