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ORDINANZA N. 1209 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 146 |
LOCALITÀ via Gian Francesco Re |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
del
19.03.2008 |
GI/VARIE08/gianfrancesco |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 5391 prot. 722 del 22.12.2006, con la quale nella carreggiata situata a m 40.00 circa a NORD di corso Francia, collegante via Gianfrancesco Re a strada del Lionetto veniva istituito il senso unico di circolazione veicolare con direzione da OVEST verso EST;
Vista la segnalazione della Circoscrizione IV - San
Donato - Campidoglio - Parella;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nella carreggiata situata a m 40.00 circa a NORD di corso
Francia,
collegante via Gianfrancesco Re a strada del Lionetto
1) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati
della carreggiata;
2) la revoca dell'ordinanza
n. 5391 prot. 722 del 22.12.2006, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.