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ORDINANZA N. |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. |
LOCALITÀ via Borgaro |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 05 |
del |
GI/VARIE08/Borgaro |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 895 prot. 108 del 9.03.2004, con la quale in via Borgaro, nel
tratto compreso tra via Lucento e corso Potenza venivano istituiti alcuni
provvedimenti viabili tra i quali il limite di velocità e dissuasori della
velocità;
Vista la richiesta della Questura di Torino -
Commissariato di P.S. "Madonna di Campagna";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Borgaro
1)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Lucento e
corso Potenza;
2) la posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, a m 10.00 circa a SUD dell'area d'intersezione con via San Pancrazio;
3) la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e precisamente
a
m 20.00 circa a SUD dell'intersezione con via San Pancrazio;
immediatamente
a SUD dell'intersezione con via Cesalpino;
4)
la
revoca dell'ordinanza n. 895 prot. 108 del 9.03.2004, meglio specificata in
premessa;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, del dosso e dei
rallentatori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato
con D.P.R. n. 495/1992.