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ORDINANZA 1196 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.217 trc |
LOCALITA' via Santa Teresa |
data19/03/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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RS68/B/5t/teresa2 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta di proroga presentata dalla 5T S.r.l, relativa ai lavori di estensione del sistema di controllo elettronico degli accessi alla zona traffico limitato della città di Torino - fornitura e posa porte elettroniche aggiuntive;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
A) in:
§ via Santa Teresa, compreso piazza Solferino - via San Francesco
d'Assisi;
·
l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati;
B) in via Santa Teresa, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale all'intersezione con piazza Solferino
·
l'istituzione del divieto di transito pedonale;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a.
ripristino della segnaletica tuttora vigente ad
avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i
lavori; l'informazione alla cittadinanza
dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori
(fig. II 382, art. 30 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco
almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b.
la chiusura al
transito pedonale dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la
posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di
preavviso;
c.
che vengano
adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità del suscritto provvedimento, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e spese dell'Impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo