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ORDINANZA N. 1187 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 135 |
LOCALITÀ via Passoni |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 4 |
del
18.03.2008 |
GI/VARIE08/passoni |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta della Direzione Didattica Statale
"John Kennedy";
Vista l'ordinanza n. 800/763
del 24.09.1987, con la quale in via F.lli Passoni veniva istituito il divieto
di circolazione veicolare nel tratto tra via Perazzo e via C. Bianco, fatta
eccezione per gli autoveicoli di soccorso, della Forza Pubblica, i veicoli dei
residenti che devono accedere alle proprietà latistanti e per quelli adibiti al
trasporti merci che riforniscono gli esercizi commerciali ivi ubicati, dalle
ore 8.15 alle ore 8.45 e dalle ore 16.15 alle ore 16.45 dal lunedì al venerdì
dei giorni feriali,
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
A) in via Mario e Pier Luigi Passoni
l'istituzione
del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di soccorso,
della Forza Pubblica, dei residenti che devono accedere alle proprietà
latistanti e per quelli adibiti al trasporti merci che riforniscono gli
esercizi commerciali ivi ubicati, dalle ore 8.10 alle ore 8.40 e dalle ore
16.20 alle ore 16.40 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, nel periodo di
funzionamento della scuola, nel tratto di via compreso tra via Perazzo e via C.
Bianco;
l'istituzione
del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli di soccorso,
della Forza Pubblica, dei residenti che devono accedere alle proprietà
latistanti e per quelli adibiti al trasporti merci che riforniscono gli
esercizi commerciali ivi ubicati, dalle ore 8.10 alle ore 8.40 e dalle ore
16.20 alle ore 16.40 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, nel periodo di
funzionamento della scuola, nel tratto di via compreso tra via Servais e via
Passoni;
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.