|
ORDINANZA N. 1186 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 134 |
LOCALITÀ piazzale Romolo e Remo |
|
CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del 18.03.2008 |
GI/VARIE08/romolo
e remo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Vice Direzione Generale
Servizi Tecnici - Settore Grandi Opere
del Verde Pubblico;
Vista l'ordinanza n. 2580
prot. 447 del 30.06.2003, con la quale
alla lettera C) nel piazzale Romolo e Remo, veniva istituito un percorso pedonale e ciclabile
bidirezionale sulla carreggiata esterna della rotatoria;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nel piazzale Romolo e Remo
1)
l'istituzione
del divieto di transito veicolare nella carreggiata anulare esterna del piazzale, adibita a percorso pedonale e
ciclabile bidirezionale, nel tratto compreso tra via Ivrea e la carreggiata
laterale OVEST di corso Giulio Cesare, fatta eccezione per i veicoli della SMAT
che effettuano interventi di manutenzione;
2)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e della pista, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.