CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 218 H[DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: via O. Vigliani, 29 bis/3 |
del 18/03/2008 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Nichelino |
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CIRCOSCRIZIONE N. 9 |
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RP/traslazione/disabile/ad
personam/Vigliani_Nichelino |
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OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Tenuto conto dell'ordinanza che ha istituito in via O.
Vigliani 29 bis/3, il divieto di sosta permanente con sosta "in fila",
riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 769,
per un posto auto, sul lato OVEST della via, nei pressi del n.c. 29 bis/3;
Considerato che a seguito di comunicazione inviata dalla Divisione Patrimonio del 21/01/2008 prot. 3 Bis/VII-7 (ns. Prot. 1666 del 23/01/2008 - TO6 cl. 007 Fasc. 19), risulta che l'area nella quale insiste la su indicata riserva di sosta ad personam non è di proprietà della Città; pertanto, in sede di autotutela occorre procedere alla revoca dell'ordinanza istitutiva del suddetto stallo;
Considerata l'opportunità di mantenere la concessione di riserva di sosta ad personam al titolare del contrassegno di circolazione per disabili n. 769 rilasciato dal Comune di Torino nei pressi della propria abitazione sita in via Onorato Vigliani, 35 int. 15, ai sensi del comma 5 dell'art. 381 del predetto D.P.R. 495/92 e concordata con l'interessato, la nuova ubicazione;
Visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
§
la revoca dell'ordinanza che a suo tempo ha istituito
suddetta riserva di sosta, meglio specificata in premessa;
B) in via Nichelino a mt.
10.00 ad EST del n.c. 16/D
§
l'istituzione
del divieto di sosta permanente con sosta in fila , riservata esclusivamente al
veicolo munito di speciale contrassegno n. 769, per un posto auto, sul
lato SUD a mt. 10.00 ad EST del n.c. 16D;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio