Disegno in formato dwf

 

ORDINANZA N. 1026

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 131

LOCALITÀ via Gottardo

 

CIRCOSCRIZIONE N. 06

del 11.03.2008

GI/VARIE08/Gottardo

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 514 del 31.03.1966, con la quale in via Gottardo al comma 3) venne istituito tra l'altro il diritto di precedenza nel tratto compreso tra via Bologna e corso Vercelli, con interruzione all'incrocio con corso Giulio Cesare, nei confronti dei veicoli provenienti dalle trasversali;

Vista l'interpellanza del Gruppo Consiliare della Circoscrizione 6^;

Visti gli elaborati progettuali del Settore Mobilità progetto Sicurezza - fase 2 ;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Gottardo

1)      l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via rispetto ai veicoli che vi si immettono, nel tratto compreso tra via Bologna e corso Vercelli esclusi, con interruzione alle intersezioni di via Martorelli e corso G. Cesare;

2)      la revoca del comma 3) dell'ordinanza n. 514 del 31.03.1966, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio