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ORDINANZA N. 1026 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
131 |
LOCALITÀ via Gottardo |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
11.03.2008 |
GI/VARIE08/Gottardo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 514 del 31.03.1966, con la
quale in via Gottardo al comma 3) venne istituito tra l'altro il diritto di
precedenza nel tratto compreso tra via
Bologna e corso Vercelli, con interruzione all'incrocio con corso Giulio
Cesare, nei confronti dei veicoli provenienti dalle trasversali;
Vista l'interpellanza del Gruppo Consiliare della
Circoscrizione 6^;
Visti gli elaborati
progettuali del Settore Mobilità progetto Sicurezza - fase 2 ;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Gottardo
1)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via rispetto ai
veicoli che vi si immettono, nel tratto compreso tra via Bologna e corso
Vercelli esclusi, con interruzione alle intersezioni di via Martorelli e corso
G. Cesare;
2)
la
revoca del comma 3) dell'ordinanza n. 514 del 31.03.1966, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.