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ORDINANZA N. 1025 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
131 |
LOCALITÀ corso Marconi |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
11.03.2008 |
GI/VARIE08/corso
Marconi |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la segnalazione della Divisione Servizi
Educativi Settore Acquisto Beni e
Servizi - Ufficio Trasporti;
Visto l'ordinanza n. 5203 prot. 593 del 30.11.2007, con la quale veniva istituito sul lato SUD della carreggiata laterale SUD di corso Marconi, il divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle 16.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, ad OVEST del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24/F per un tratto di m 10.00 circa, procedendo verso OVEST, con disposizione "in fila";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Marconi
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle 16.00 alle ore 17.30
dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, con la fermata consentita agli
scuolabus esclusivamente per effettuare la salita e la discesa dei bambini, sul
lato SUD della carreggiata centrale del corso, immediatamente ad EST dell'intersezione con via Principe
Tommaso per un tratto di m 8.00 circa,
procedendo verso EST, con disposizione "in fila";
2)
la
revoca della sosta a pagamento, limitatamente al tratto ed alla fascia oraria
corrispondente al divieto di cui al punto 1) suddetto;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 5203 prot. 593
del 30.11.2007, meglio specificata in premessa;
4)
l'istituzione
della sosta a pagamento sul lato SUD della carreggiata laterale SUD, ad OVEST
del passo carrabile contrassegnato dal n.c. 24/F per un tratto di m 10.00
circa, procedendo verso OVEST, con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2007, prot. 1835 del 14 dicembre 1995;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.