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ORDINANZA N. 1000 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
125 |
LOCALITÀ via Mantova |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del
10.03.2008 |
GI/VARIE08/mantova |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 3793 prot. 452 del 7.09.2007, con la quale sul lato EST di via
Mantova veniva istituito del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei
giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le
operazioni di carico e scarico merci, a m 1.50 circa a NORD del passo carrabile
contraddistinto dal n.c. 11 e proseguendo verso NORD per m 5.00 circa, con
disposizione "in linea";
Con successiva ordinanza
n. 4257 prot. 491 dell'8.10.2007, era stata disposta
l'estensione lineare della suddetta area riservata alle operazioni di carico e
scarico delle merci da m 5.00 a m 16.00
circa, ma per mero errore materiale,
anziché sul lato EST veniva indicato il lato OVEST;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Mantova
1)
l'istituzione del divieto di
sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata
consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico
merci, sul lato EST della via, a m 1.50 circa a NORD del passo carrabile
contraddistinto dal n.c.11 e procedendo verso NORD, per m 16.00 circa, con
disposizione "in fila";
2)
la
revoca delle ordinanze n. 3793 prot. 452 del 7.09.2007 e n. 4257 prot. 491
dell'8.10.2007, meglio specificate in premessa;
3)
la
pubblicità deI su scritti provvedimentI mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.