ORDINANZA N. 1000

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 125

LOCALITÀ via Mantova

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

del 10.03.2008

GI/VARIE08/mantova

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3793 prot. 452 del 7.09.2007, con la quale sul lato EST di via Mantova veniva istituito del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, a m 1.50 circa a NORD del passo carrabile contraddistinto dal n.c. 11 e proseguendo verso NORD per m 5.00 circa, con disposizione "in linea";

Con successiva ordinanza n. 4257 prot. 491 dell'8.10.2007, era stata disposta l'estensione lineare della suddetta area riservata alle operazioni di carico e scarico delle merci da m 5.00 a m 16.00 circa, ma per mero errore materiale, anziché sul lato EST veniva indicato il lato OVEST;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Mantova

1)       l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato EST della via, a m 1.50 circa a NORD del passo carrabile contraddistinto dal n.c.11 e procedendo verso NORD, per m 16.00 circa, con disposizione "in fila";

2)      la revoca delle ordinanze n. 3793 prot. 452 del 7.09.2007 e n. 4257 prot. 491 dell'8.10.2007, meglio specificate in premessa;

3)      la pubblicità deI su scritti provvedimentI mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione dei veicoli in sosta;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio