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ORDINANZA N. 999 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
124 |
LOCALITÀ via Baltea |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
10.03.2008 |
GI/VARIE08/baltea |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3293 prot. 445 del 26.07.2006,
con la quale in via Baltea veniva istituito il divieto di fermata sul
lato SUD della via, a partire da m 18.00 circa ad OVEST del f.f. OVEST di via
Leinì e procedendo verso OVEST per un tratto di m 12.00 circa;
Considerato che nel tratto
oggetto del provvedimento sono stati realizzati nuovi marciapiedi rialzati;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Baltea
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente sul lato SUD della via, nel tratto compreso tra
la carreggiata OVEST di corso Giulio Cesare e corso Vercelli;
2)
la
posa in opera di paletti del tipo "Città di Torino" aventi lo scopo
di dissuasori della sosta, sul marciapiede SUD nel tratto di cui al punto 1)
suddetto, a m 0.50 circa dal bordo del marciapiede e su entrambi i lati dei
passi carrabili;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 3293 prot. 445 del 26.07.2006, meglio specificata in
premessa;
4)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica e dei paletti dissuasori, in
relazione loro alla natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.