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ORDINANZA N. 998 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
123 |
LOCALITÀ via Martorelli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
10.03.2008 |
GI/VARIE08/martorelli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto
Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della
circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le
norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato
con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'interpellanza del Gruppo Consiliare della
Circoscrizione 6^;
Visti gli elaborati
progettuali del Settore Mobilità progetto Sicurezza - fase 2 ;
Vista l'ordinanza n. 1108 prot. 209 del 10.04.2002, con la quale in via Martorelli veniva istituito il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via nei confronti di tutte le immissioni, nel tratto: via Sempione, compresa - via Palestrina, esclusa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Martorelli
1)
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 30
km/h;
2)
la
realizzazione di n. quattro
attraversamenti pedonali
rialzati, con funzione di rallentatore di velocità avente le caratteristiche
costruttive indicate nel comma 6, lettera c), dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, della lunghezza di
m 7.00 circa, comprese le zampette di
raccordo, rispettivamente:
-
n
1 immediatamente a NORD di via Verres;
-
n
1 immediatamente a SUD delle vie Rivarossa, Rondissone e Bairo;
3)
la
posa in opera di n. 10 sistemi di rallentamento della velocità ad effetto
ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
sulla
carreggiata EST
-
a
NORD dei nn.cc. 14 e 44;
-
fronte
n.c. 57; a SUD del n.c. 74 ;
-
in
corrispondenza del n.c. 94;
sulla
carreggiata OVEST
-
a
m 25 a NORD del n.c. 97/A;
-
in
corrispondenza del n.c. 79;
-
fronte
n.c. 62;
-
a
SUD del n.c. 53;
-
in
corrispondenza del n.c. 17;
4)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la via rispetto a tutte
le immissioni, nel tratto compreso tra le vie Palestrina esclusa e corso
Vercelli escluso;
5)
l'istituzione
del divieto di fermata:
-
su
ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra le vie Gottardo e
Sempione;
-
sul
lato OVEST a partire dal f.m. SUD di via Bairo e, procedendo verso SUD per un
tratto di m 10;
6)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato EST per un
tratto di m 5 circa in corrispondenza del n.c. 96;
7)
la
revoca del punto A) dell'ordinanza n. 1108 del 10.04.2002, meglio specificata
in premessa;
8)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione dei veicoli in sosta;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori ottici e
degli attraversamenti rialzati, in relazione alla loro natura, al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.