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ORDINANZA N. 986 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 489 T |
LOCALITÀ Parco Ruffini |
data 07.03.2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 3 |
prot. n. |
MO/Ord.Varie/O.S.P./Manif.Pubbl./ParcoRuffini.doc |
Ogg: Prot. C.O.T.S.P. |
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Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la segnalazione di Divisione Sport e Tempo Libero - Settore Tempo Libero, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico per lo svolgimento della manifestazione denominata Luna Park primaverile;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nell'area parcheggio di Corso Piaggia e Corso
Lione adiacente al Parco Ruffini
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, dalle ore 0.00 alle ore 24.00 con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata, fatta eccezione per i veicoli di soccorso e della Forza Pubblica, per i camper per il tempo strettamente necessario al rifornimento idrico, nonché per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico e dalle ore 06.00 alle ore 14.00 esclusivamente per il tempo strettamente necessario al carico e scarico merci per il rifornimento delle attività presenti nella zona compreso il chiosco-bar;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni, osservando le seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante idonei cartelli d'avviso, da collocarsi in loco almeno quarantotto ore prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) ove esistente che non venga occupata l'area riservata alla sosta per le persone disabili;
e) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
· la pubblicità dei suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d'idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente fino a cessate esigenze;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente Settore Esercizio