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ORDINANZA N. 942

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 120

LOCALITÀ Largo LANCIA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 6.03.2008

SB/VARIE08/lancia

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 97 dell'11.3.1985 che in Largo Lancia istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta consentita esclusivamente negli spazi demarcati, con disposizione "in fila", su tutta la carreggiata nord di Largo Lancia, tratto: via Issiglio - via Isonzo, escluse;

Vista la nota della Circoscrizione 3 nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione Circoscrizionale 3;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in Largo Lancia

nel tratto compreso tra via Issiglio e via Isonzo

1)      l'istituzione del senso unico di circolazione veicolare con direzione da est verso ovest;

2)      l'istituzione della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato nord del suddetta tratto, con disposizione "a pettine";

3)      la revoca dell'ordinanza n. 97 dell'11.3.1985, meglio specificata in premessa;

4)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio