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ORDINANZA N. 942 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
120 |
LOCALITÀ Largo LANCIA |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
6.03.2008 |
SB/VARIE08/lancia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 97 dell'11.3.1985 che in Largo Lancia istituiva il divieto di
sosta permanente, con sosta consentita esclusivamente negli spazi demarcati,
con disposizione "in fila", su tutta la carreggiata nord di Largo Lancia,
tratto: via Issiglio - via Isonzo, escluse;
Vista la nota
della Circoscrizione 3 nonché la relazione del Corpo di Polizia Municipale Sezione
Circoscrizionale 3;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Largo Lancia
nel tratto compreso tra via Issiglio e via Isonzo
1)
l'istituzione
del senso unico di circolazione veicolare con direzione da est verso ovest;
2)
l'istituzione
della sosta negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, sul lato nord del
suddetta tratto, con disposizione "a pettine";
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 97 dell'11.3.1985, meglio specificata in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.