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ORDINANZA N. 941 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr.185 trc |
LOCALITÀ via Principe Tommaso, via Berthollet, via della Rocca, via San PioV |
data 06/03/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 - 8 |
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RS68/B/AEMdis/tommaso5 |
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Vista la richiesta presentata dalla ditta AEM Distribuzione S.p.A., relativa ai lavori di posa condutture;
Considerata l'esigenza di garantire un ordinato svolgimento dei predetti lavori di modo che gli stessi non arrechino pericolo stradale, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione secondo quanto meglio specificato in dispositivo;
in:
· l'istituzione del divieto di circolazione veicolare e di sosta, quale momento statico della circolazione, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per i veicoli strumentali utilizzati dagli operatori addetti alle operazioni di cui in premessa, per i veicoli di Soccorso, della Forza Pubblica e, per il solo transito, per i veicoli di coloro che devono raggiungere le proprietà latistanti;
B) dal
10.03.08 al 31.03.08 dalle ore 09.00 alle ore 17.00
in:
§
via della Rocca, tratto: corso Vittorio Emanuele II
- piazza Maria Teresa;
§
via San Pio V, tratto: corso Massimo d'Azeglio - via
Madama Cristina;
§
via Principe Tommaso, tratto: via San Pio V - via
Lombroso;
·
l'istituzione del divieto di sosta, su ambo i lati con
la rimozione coatta dei veicoli;
·
l'istituzione del limite massimo di velocità di 30
Km/h;
con la precisazione che l'attuazione della presente
ordinanza è comunque subordinata all'osservazione delle seguenti modalità:
a) l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire mediante
idonei cartelli d'avviso, integrati con tabella lavori (fig. II 382, art. 30
del D.P.R. 16.12.1992, n. 495) da collocarsi in loco almeno quarantotto ore
prima dell'intervento;
b) la chiusura al transito veicolare dovrà avvenire
mediante i prescritti segnali stradali, la posa d'elementi ben visibili e la
collocazione d'apposita segnaletica di preavviso;
c) sia garantito l'accesso e l'esodo agli autoveicoli
diretti e provenienti dai passi carrabili esistenti;
d) che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare
l'incolumità pubblica;
·
la pubblicità dei
suscritti provvedimenti, mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali, la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto
ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei
lavori, a cura e spese dell'impresa che esegue i lavori;
AVVERTE
che
la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che
nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che
avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte;
che
in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto
ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con
D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Parcheggi e Suolo