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ORDINANZA N. 918 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
119 |
LOCALITÀ via Berthollet |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 8 |
del
4.30.2008 |
GI/VARIE08/berthollet |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che, per
effettuare le operazioni di carico e scarico merci senza arrecare intralcio e
pericolo alla circolazione veicolare, è necessario individuare un'area
appositamente destinata;
Vista la segnalazione del
Corpo di Polizia Municipale - Sezione VIII San Salvario;
Vista l'ordinanza n. 1824
prot. 1711 dell'1.12.94, con la quale al punto 1) sub a) in via Berthollet
veniva istituita un'area riservata esclusivamente alle operazioni di carico e
scarico cose, delle ore 9.00 e alle ore 16.00 dei giorni feriali, per un tratto
di m 15.00 circa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Berthollet
1) l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 19.30 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico merci, sul lato NORD della via, a partire da m 3.50 circa ad OVEST del f.f. (filo fabbricato) OVEST di via Saluzzo e, procedendo verso OVEST, per un tratto di m 12.00 circa con disposizione "in fila" e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
2) la revoca del punto 1) sub a)
dell'ordinanza n. 1824 prot. 1711 dell'1.12.94, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia e che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la
rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.