ORDINANZA N. 910 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
SETTORE
ESERCIZIO
n.ro
progr. 441T |
LOCALITÀ:
Varie |
data
03/03/2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N.1 |
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SC/23/A/circolazione/elettorale2008 |
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Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6,7. e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la
richiesta del Dirigente Coordinatore del Servizio Centrale Contratti, Appalti
ed Economato volta ad ottenere l'autorizzazione al transito e alla sosta nella
"ZTL Centrale" e nelle Aree Pedonali e l'esenzione della
corresponsione della tariffa di sosta nei parcheggi a raso gestiti dalla G.T.T.
per i veicoli adibiti ai servizi elettorali in occasione delle prossime
consultazioni elettorali politiche del 13 e 14 aprile 2008;
Vista
l'ordinanza n. 523 del 12.02.2004 con la quale è stata disciplinata la
circolazione nella Z.T.L. Centrale e sono state ridefinite le deroghe ai
divieti imposti nelle rispettive "ztl Ordinaria", " ZTL Area
Romana", " Z.T.L. Vie riservate", " Z.T.L. corsie riservate
e " Z.T.L. Pedonale;
Ritenuta la
necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale,
di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
dal 07.03.2008 al 30.04.2008
tale contrassegno rilasciato a cura del Dirigente
Coordinatore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato, recherà
l'indicazione "Città di Torino - Servizio Elettorale 2008" di colore
rosso/arancione e consentirà al possessore di transitare nella ZTL Centrale (
così come definito dall'ordinanza n. 523 del 12.02.2004 e successive modifiche
e pertanto comprendente la Z.T.L. Ordinaria, la Z.T.L. Area Romana, la Z.T.L.
Vie Riservate , la Z.T.L. corsie riservate , la Z.T.L. pedonale)
e di sostare sul sedime stradale cittadino anche in
ZTL Centrale od in deroga alle limitazioni della sosta, senza limiti di tempo
con la sola esclusione:
·
dei
luoghi ove vige la rimozione coatta stabilita con ordinanza sindacale, e la
sosta regolamentata con parchimetri oltre al raggio di cui al punto 2)
seguente;
·
delle
corsie riservate ;
·
di
Via Roma, di Via Garibaldi e dei luoghi ove vigono i divieti di sosta previsti
dall'art. 158 del Nuovo Codice della Strada;
2) che i veicoli muniti di
contrassegno di cui al punto 1) suddetto, possano sostare senza corrispondere
il pagamento della tariffa di sosta nei soli parcheggi a raso gestiti dal
G.T.T. S.P.A. in quanto adibiti ad un servizio di pubblica utilità, nei pressi
degli edifici scolastici, sedi delle operazioni elettorali, ed entro un raggio
di m. 200 dagli stessi;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali
trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
f.to IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO