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ORDINANZA N. 894

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 116

LOCALITÀ lungo Po Antonelli

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

del 3.03.2008

GI/VARIE08/antonelli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto gli elaborati progettuali del Settore Mobilità;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in lungo Po Antonelli

1)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata OVEST del lungo Po (proseguimento di corso Cadore), prima di immettersi nella carreggiata SUD/EST dalle canalizzazioni estrema e intermedia OVEST;

2)      l'istituzione della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati sul lato OVEST della carreggiata di cui al punto 1) suddetto, nel tratto compreso tra i nn.cc. 141 e 145;

3)      l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la canalizzazione intermedia NORD (direzione corso Cadore) rispetto ai veicoli che percorrono la canalizzazione estrema NORD (direzione OVEST);

4)      l'istituzione della sosta sul lato NORD della canalizzazione estrema NORD, negli appositi spazi attrezzati e/o demarcati, con disposizione "a pettine", in corrispondenza del n.c. 147;

5)      la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio