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ORDINANZA N. 894 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
116 |
LOCALITÀ lungo Po Antonelli |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
del
3.03.2008 |
GI/VARIE08/antonelli |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto gli elaborati progettuali del Settore
Mobilità;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in lungo Po Antonelli
1)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata OVEST del
lungo Po (proseguimento di corso Cadore), prima di immettersi nella carreggiata
SUD/EST dalle canalizzazioni estrema e intermedia OVEST;
2)
l'istituzione
della sosta con disposizione "a spina" negli appositi spazi attrezzati e/o
demarcati sul lato OVEST della carreggiata di cui al punto 1) suddetto, nel
tratto compreso tra i nn.cc. 141 e 145;
3)
l'istituzione
del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la canalizzazione
intermedia NORD (direzione corso Cadore) rispetto ai veicoli che percorrono la
canalizzazione estrema NORD (direzione OVEST);
4)
l'istituzione
della sosta sul lato NORD della canalizzazione estrema NORD, negli appositi
spazi attrezzati e/o demarcati, con disposizione "a pettine", in corrispondenza del n.c. 147;
5)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.