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ORDINANZA N. 878

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 109

LOCALITÀ Via BOSSOLI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 29.02.2008

SB/VARIE08/bossoli

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3452 prot. n. 367 del 2.8.2007 che in via Bossoli istituiva il divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso e quelli autorizzati, in corrispondenza del varco di accesso all'area interna al complesso dell'ex villaggio Olimpico, sul lato nord della via a m 50 circa ad ovest del f.f. ovest di via Zino Zini, ed in corrispondenza del varco di accesso alla via pedonale parallela alla via Zino Zini ad est del f.f. ovest di via Zino Zini;

Vista la richiesta del civico Settore Edilizia Abitativa Pubblica Manutenzione;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Bossoli

1)      l'istituzione del divieto di transito, eccetto i veicoli di soccorso, in corrispondenza del varco di accesso all'area interna al complesso dell'ex villaggio Olimpico, sul lato nord della via a m 50 circa ad ovest del f.f. ovest di via Zino Zini, ed in corrispondenza del varco di accesso alla via pedonale parallela alla via Zino Zini ad est del f.f. ovest di via Zino Zini;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 3452 prot. n. 367 del 2.8.2007, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio