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ORDINANZA N. 876

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 107

LOCALITÀ piazza Crimea

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 29.02.2008

GI/VARIE08/piazza Crimea

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 3133 prot. 530 del 10.10.2002, con la quale alla lettera A) veniva istituito sulla piazzola di sosta situata sul lato EST di piazza Crimea, un'area riservata con disposizione "a pettine", ai veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato per 5 posti auto;

Vista l'ordinanza n. 5060 prot. 651 del 7.12.2004, con la quale in piazza Crimea veniva istituita nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, un'area riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato e/o in servizio autorizzato muniti di apposito contrassegno, sui lati esterni NORD e SUD della carreggiata centrale della piazza, con disposizione "in fila";

Vista la segnalazione della Questura di Torino - Ufficio per le attività connesse allo stralcio delle procedure amministrative della Direzione Interregionale di Torino;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in piazza Crimea

1)   l'istituzione della sosta a pagamento nei tratti sottoelencati:

·        sui lati NORD e SUD della carreggiata centrale della piazza, con disposizione "in fila";

·        nella piazzola situata sul lato EST della piazza, con disposizione "a pettine";

con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000;

 

2) la revoca della lettera A) punto 1) dell'ordinanza n. 3133 prot. 530 del 10.10.2002 e dell'ordinanza n. 5060 prot. 651 del 7.12.2004 meglio specificate in premessa;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio