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ORDINANZA N. 875

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 106

LOCALITÀ corso Giovanni Lanza

 

CIRCOSCRIZIONE N. 08

del 29.02.20008

GI/VARIE08/lanza

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista la nota della Direzione Interregionale della Polizia di Stato;

Vista l'ordinanza n. 3133 prot. 530 del 10.10.2002, con la quale in corso Giovanni Lanza alla lettera C) punto 1) veniva istituita un'area riservata ai veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno a partire da m 10.00 circa a SUD del n.c. 66 e procedendo verso SUD per un tratto di m 50.00 circa;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in corso Giovanni Lanza

 

1)   l'istituzione della sosta a pagamento con disposizione "in fila" a partire da m 10.00 circa a SUD del n.c. 66 e, procedendo verso SUD, per un tratto di m 50.00 circa ;

con le modalità stabilite con l'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000;

 

2) la revoca della lettera C) dell'ordinanza n. 3133 prot. 530 del 10.10.2002, meglio specificata in premessa;

3)   la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio