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ORDINANZA N. 875 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
106 |
LOCALITÀ corso Giovanni Lanza |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 08 |
del
29.02.20008 |
GI/VARIE08/lanza |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la nota
della Direzione Interregionale della Polizia di Stato;
Vista l'ordinanza n. 3133
prot. 530 del 10.10.2002, con la quale in corso Giovanni Lanza alla lettera C)
punto 1) veniva istituita un'area riservata ai veicoli della Polizia di Stato
in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno a partire da m 10.00
circa a SUD del n.c. 66 e procedendo verso SUD per un tratto di m 50.00 circa;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso
Giovanni Lanza
1)
l'istituzione
della sosta a pagamento con disposizione "in fila" a partire da m 10.00 circa a
SUD del n.c. 66 e, procedendo verso SUD, per un tratto di m 50.00 circa ;
con le modalità stabilite
con l'ordinanza n. 2656 prot. 463 del 29.08.2000;
2) la revoca della lettera C) dell'ordinanza n. 3133 prot. 530 del 10.10.2002, meglio specificata in premessa;
3)
la
pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione
al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre
nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.