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ORDINANZA N. 727 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 103 |
LOCALITÀ Corso BOLZANO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del
21.02.2008 |
SB/VARIE08/bolzano |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 2121 prot. n. 381 del 6.7.2000 con la quale in corso Bolzano, tra l'altro, alla lettera A) punto 4) si istituiva il divieto di transito ad eccezione dei veicoli in dotazione alla Croce Verde, dei veicoli della Polizia di Stato in servizio autorizzato e muniti di speciale contrassegno rilasciato dal Dirigente della Questura di Torino e dei veicoli elettrici di proprietà dell'ATM per un tratto di m 130 circa, partendo dalla seconda carreggiata di accesso al parcheggio, compresa, posta a m 40.00 circa a NORD della prima carreggiata di accesso; e al punto 5) si istituiva la sosta negli appositi spazi attrezzati o demarcati con disposizione "a pettine": a) per un tratto di m 70.00 circa sul lato OVEST e m 64.00 circa sul lato EST riservata ai veicoli della Polizia di Stato nell'area immediatamente a NORD della seconda carreggiata di accesso; b) a partire dal protendimento ideale del f.f. SUD di via Ruffini per un tratto di m 60.00 circa, procedendo verso SUD, sul lato OVEST, riservato ai veicoli elettrici dell'ATM e sul lato EST ai veicoli della Polizia di Stato;
Visto l'elaborato
progettuale del civico Ufficio Tecnico per il riordino dell'assetto viabile di
corso Bolzano;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Bolzano
1) l'istituzione di una corsia unidirezionale, riservata ai veicoli di trasporto pubblico del GTT, sul lato Est della carreggiata centrale del corso;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli GTT di trasporto pubblico, sul lato Est della carreggiata centrale per un tratto di m 40 circa a Sud della rotatoria, cioè in corrispondenza del capolinea della linea 65 e 65B;
3) l'istituzione della sosta riservata ai veicoli della Polizia sul lato EST dell'area di sosta compresa tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale EST del corso a partire dal secondo varco d'ingresso dalla carreggiata laterale EST fino a via Ruffini, e sul lato OVEST nel tratto compreso tra il secondo varco suddetto e il varco pedonale, per un totale di n. 48 posti auto con disposizione "a pettine";
4) l'istituzione della sosta a pagamento sul lato Ovest dell'area di sosta compresa tra la carreggiata centrale e la carreggiata laterale Est del corso a partire dal varco pedonale fino a via Ruffini, per un totale di n. 50 posti auto con disposizione "a pettine", con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 432 prot. 399 del 23.03.1995 e s.m.i.;
5) la revoca parziale dell'ordinanza n, 2121 prot. 381 del 6.7.2000, limitatamente ai punti 4) e 5) della lettera A), meglio specificati in premessa;
6) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.