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ORDINANZA N. 709 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
102 |
LOCALITÀ via Plava |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 10 |
del
20.02.2008 |
GI/VARIE07/plava |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la richiesta delle R.S.U. e le R.S.L. Enti
Centrali Fiat Auto Mirafiori;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Plava
1)
l'istituzione
del limite massimo della velocità di 30
km/h, all'intersezione della via con via Negarville, rispettivamente:
sulla carreggiata NORD, a partire da m 30 circa ad
EST di via Negarville e procedendo verso OVEST per un tratto di m 90 circa;
sulla carreggiata SUD, a partire da m 30 circa ad
OVEST di via Negarville e procedendo verso EST per un tratto di m 90 circa;
2)
la
posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, rispettivamente:
sulla carreggiata SUD, a m 25 e a m 40 circa ad OVEST di via Negarville;
sulla carreggiata NORD, a m 10 e m 25 circa ad EST
di via Negarville;
3) la posa in opera di paletti dissuasori con funzione di impedimento alla sosta lungo il profilo delle testate delle banchine centrali, all'intersezione con via Negarville e, sull'isola spartitraffico esistente di fronte al n.c. 80;
4) la pubblicità dei su scritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme
in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in
relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n.
285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, dei rallentatori ottici e
dei dissuasori della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.