ORDINANZA N. 692

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 340 T

LOCALITÀ piazza Castello

data 19.02.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 1

 

AP/cotsp/piazza Castello

 

 

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la segnalazione del Gabinetto del Sindaco relativa alla riunione delle Giunte Regionali dell Piemonte e della Liguria per la quale ha presentato richiesta di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico;

Vista l'ordinanza n. 601 prot. n. 405T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in occasione di fiere, manifestazioni, cerimonie, riprese cinematografiche e pertinenze di cantieri stradali;

Vista l'ordinanza n. 618 del 14.02.2008 che ha istituito il divieto di sosta permanente in piazza Castello, fronte Prefettura (esclusi posti riservati alle persone invalide e forze dell'ordine), dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 20.02.2008;

Vista la richiesta di cambiamento d'orario, presentata dagli interessati;

ORDINA

 

 

·          La revoca dell'ordinanza n. 618 del 14.02.2008 meglio specificata in premessa;

 

 

 

dalle ore 12.00 alle ore 18.00 del 20.02.2008

in piazza Castello, fronte Prefettura (esclusi posti riservati alle persone invalide e forze dell'ordine)

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 601 prot. n. 405T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2 ;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente Settore Esercizio