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ORDINANZA N. 686 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
nro
progr. 334 T |
LOCALITÀ:
corso Spezia |
Data
19.02.2008 |
CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
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ri\gare/spezia |
Oggetto: Gara
ciclistica non competitiva "12° Gran
Premio SAI", A.S.D.
- S.G. NIZZA LINGOTTO - 4° Memorial Duilio Bertelli, 24.02.2008
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli
artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta dell' A.S.D. - S.G. NIZZA LINGOTTO
per lo svolgimento della manifestazione denominata "12 ° Gran Premio SAI";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
il giorno 24.02.2008, dalle ore
07.00 alle ore 13.00
in:
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corso Spezia, via Nizza, piazza Bengasi, corso
Maroncelli, via Ventimiglia, corso Spezia
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;
· l'istituzione del divieto di sosta veicolare con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per le aree taxi e riservata ai disabili e per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
a) dovranno essere garantiti gli attraversamenti elastici nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Municipale;
b) dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;
c) non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;
d) non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;
e) vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;
f)
con
l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a
carico del sig. Varina Dario, il quale assumerà la responsabilità civile e
penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì
garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni
misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli
stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
IL DIRIGENTE SETTORE
ESERCIZIO