ORDINANZA N. 686

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

nro progr. 334 T

LOCALITÀ: corso Spezia

Data 19.02.2008

CIRCOSCRIZIONE N. 9

 

ri\gare/spezia

Oggetto: Gara ciclistica non competitiva "12° Gran Premio SAI", A.S.D. - S.G. NIZZA LINGOTTO - 4° Memorial Duilio Bertelli, 24.02.2008

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Vista la richiesta dell' A.S.D. - S.G. NIZZA LINGOTTO per lo svolgimento della manifestazione denominata "12 ° Gran Premio SAI";

Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

il giorno 24.02.2008, dalle ore 07.00 alle ore 13.00

in:

-         corso Spezia, via Nizza, piazza Bengasi, corso Maroncelli, via Ventimiglia, corso Spezia

·        l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 07.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica e per quelli degli Organizzatori addetti al servizio di vigilanza;

·        l'istituzione del divieto di sosta veicolare con la rimozione coatta dei veicoli, fatta eccezione per le aree taxi e riservata ai disabili e per i veicoli autorizzati ad occupare il suolo pubblico;

con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:

a)      dovranno essere garantiti gli attraversamenti elastici nelle aree di intersezione presidiate da Agenti della Polizia Municipale;

b)      dovrà essere assicurata la presenza di adeguato personale che garantisca il mantenimento delle condizioni elencate durante l'intera durata della manifestazione sportiva;

c) non vengano occupate le aree verdi con attrezzature o depositi;

d)      non vengano utilizzate le alberate con tiranti o altro e venga garantita la pulizia dell'area di ritrovo al termine della manifestazione;

e)            vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare l'incolumità pubblica;

f)              con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del sig. Varina Dario, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;

·        la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL DIRIGENTE SETTORE ESERCIZIO