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ORDINANZA N. 681

 

CITTA' DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

SETTORE ESERCIZIO

 

Prot. n. 94

LOCALITA' Via PIO VII

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

del 19.02.2008

SB/VARIE08/pio

 

IL DIRIGENTE

 

Visto l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

 

Vista l'ordinanza n. 5469 prot. n. 650 del 14.12.2007 con la quale in via Pio VII, nel tratto compreso tra il protendimento ideale del filo marciapiede nord di via Olivero e fino a m 20 circa a sud del protendimento ideale del filo marciapiede sud di corso Giambone, è stato istituito il divieto di fermata sul lato est del tratto di via, con sosta consentita sulla banchina est negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati, con disposizione "a pettine";

Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico relativo alla posa di transenne in corrispondenza della sede dell'ARPA di via Pio VII;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

 

ORDINA

 

in via Pio VII

 

1)      la posa in opera di n. 9 transenne sulla banchina laterale est della via, per un tratto di m 20 circa, a partire da m 40 circa a nord del protendimento ideale del filo marciapiede sud di via Olivero e procedendo verso nord;

2)      la revoca parziale dell'ordinanza n. 5469 del 14.12.2007 citata in premessa, limitatamente al tratto di cui al punto 1) e alla sosta "a pettine" negli spazi demarcati e/o attrezzati;

 

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

AVVERTE

 

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

 

 

 

 

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei dissuasori, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

 

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio