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ORDINANZA N.
681 |
CITTA' DI
TORINO
Prot. n. 94 |
LOCALITA' Via PIO VII |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
del 19.02.2008 |
SB/VARIE08/pio |
Visto
l'art. 107 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo
18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 5469 prot. n. 650 del 14.12.2007 con
la quale in via Pio VII, nel tratto compreso tra il protendimento ideale del
filo marciapiede nord di via Olivero e fino a m 20 circa a sud del
protendimento ideale del filo marciapiede sud di corso Giambone, è stato
istituito il divieto di fermata sul lato est del tratto di via, con sosta
consentita sulla banchina est negli appositi spazi demarcati e/o attrezzati,
con disposizione "a pettine";
Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico
relativo alla posa di transenne in corrispondenza della sede dell'ARPA di via
Pio VII;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Pio VII
1)
la
posa in opera di n. 9 transenne sulla banchina laterale est della via, per un
tratto di m 20 circa, a partire da m 40 circa a nord del protendimento ideale
del filo marciapiede sud di via Olivero e procedendo verso nord;
2)
la
revoca parziale dell'ordinanza n. 5469 del 14.12.2007 citata in premessa, limitatamente al tratto di cui al punto 1) e
alla sosta "a pettine" negli spazi demarcati e/o attrezzati;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3,
del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso, da chi abbia interesse alla posa dei dissuasori, in relazione
alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio
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