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ORDINANZA N. 679

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 92

LOCALITÀ

 

CIRCOSCRIZIONE N.

del 19.02.2008

MO/VARIE08/Tortona

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 548 prot. n. 85 del 11/02/2008 che istituiva in corso Regio Parco l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale OVEST, all'intersezione con l'ingresso carraio del deposito G.T.T. ubicato al n.c. 55;

Considerato che è stato citato erroneamente nel dispositivo "corso Regio Parco" anziché "corso Tortona";

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

 

in Corso Tortona

 

1)      l'istituzione dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale OVEST, all'intersezione con l'ingresso carraio del deposito G.T.T. ubicato al n.c. 55;

2)      la revoca dell'ordinanza n. 548 prot. n. 85 del 11/02/2008, meglio specificata in premessa;

3)      la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

 

AVVERTE

 

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio