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ORDINANZA N. 679 |
CITTÀ DI
TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 92 |
LOCALITÀ |
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CIRCOSCRIZIONE N. |
del 19.02.2008 |
MO/VARIE08/Tortona |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 548 prot. n. 85 del 11/02/2008 che istituiva in corso Regio
Parco l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata laterale OVEST, all'intersezione con l'ingresso
carraio del deposito G.T.T. ubicato al n.c. 55;
Considerato che
è stato citato erroneamente nel dispositivo "corso Regio Parco" anziché "corso
Tortona";
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Corso Tortona
1)
l'istituzione
dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che
percorrono la carreggiata laterale OVEST, all'intersezione con l'ingresso
carraio del deposito G.T.T. ubicato al n.c. 55;
2)
la
revoca dell'ordinanza n. 548 prot. n. 85 del 11/02/2008, meglio specificata in
premessa;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992
F.to Il Dirigente del
Settore Esercizio