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ORDINANZA N. 636

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 90

LOCALITÀ via Deledda

 

CIRCOSCRIZIONE N. 07

 

(Riserva di sosta ad uso disabile)

del 14.02.2008

MO/DISABILI08/Deledda

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza n. 1799 prot. n. 217 del 03.05.2006 che in via Deledda, tra l'altro, al punto a) istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato SUD della via,   per due posti auto con disposizione "in fila", a cavallo del n.c. 5,

Vista la segnalazione della Circoscrizione n. 7;

Accertata l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Ritenuta quindi l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona indicata nella parte dispositiva;

ORDINA

 

in via Deledda

1)   l'istituzione del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20, con la fermata consentita esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, muniti di simbolo di accessibilità, per effettuare la salita e la discesa, sul lato SUD della via, immediatamente ad EST del n.c. 5, per un posto auto, con disposizione "in fila";

2)   la revoca del punto a) dell'ordinanza n. 1799 prot. n. 217 del 03.05.2006, meglio specificata in premessa, limitatamente al posto auto ad EST del n.c.5;

3)        la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

 

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

 

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio