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ORDINANZA N.
636 |
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 90 |
LOCALITÀ
via Deledda |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 07 |
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(Riserva di sosta ad uso disabile) |
del 14.02.2008 |
MO/DISABILI08/Deledda |
Visto
l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
Visti
gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché gli artt. 120, 149 e 381 del regolamento
di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992,
n. 495;
Visto
il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, regolamento recante norme per l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista l'ordinanza n. 1799 prot. n. 217 del 03.05.2006 che in via Deledda, tra l'altro, al punto a) istituiva il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00, con sosta riservata ai veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone disabili o non vedenti, sul lato SUD della via, per due posti auto con disposizione "in fila", a cavallo del n.c. 5,
Vista la
segnalazione della Circoscrizione n. 7;
Accertata l'opportunità di
riservare la sosta ai veicoli utilizzati da minorati fisici con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, sempre che detti veicoli siano muniti di
speciale contrassegno così come previsto dall'art. 381 comma 2° del D.P.R. n.
495 del 16.12.1992;
Ritenuta quindi
l'opportunità e la legittimità di provvedere all'istituzione del divieto di
sosta con implicita rimozione coatta dei veicoli non autorizzati nella zona
indicata nella parte dispositiva;
in via Deledda
1)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8 alle ore 20, con la fermata consentita
esclusivamente ai veicoli adibiti a trasporto disabili, muniti di simbolo di
accessibilità, per effettuare la salita e la discesa, sul lato SUD della via,
immediatamente ad EST del n.c. 5, per un posto auto, con disposizione "in
fila";
2)
la revoca del punto a) dell'ordinanza n.
1799 prot. n. 217 del 03.05.2006, meglio specificata in premessa, limitatamente
al posto auto ad EST del n.c.5;
3)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione
della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.