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ORDINANZA N. 546 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
83 |
LOCALITÀ Corso CASTELFIDARDO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
Del
11.02.2008 |
SB/VARIE08/castelfidardo |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto
l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico, nel quale si evidenzia il
nuovo assetto viabile di corso Castelfidardo e vie limitrofe;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
sulle carreggiate centrali
est ed ovest
- l'istituzione:
a)
del
diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il corso rispetto ai veicoli
che percorrono le vie ad esso intersecanti;
b)
del
senso unico di circolazione veicolare da SUD verso NORD per la carreggiata
centrale EST;
c)
del
senso unico di circolazione veicolare da NORD verso SUD per la carreggiata
centrale OVEST;
d)
del
divieto di transito alle biciclette, ai veicoli a braccia e a trazione animale;
e)
dell'obbligo
di proseguire diritto o svoltare a sinistra per i veicoli che percorrono le
carreggiate centrali all'intersezione con corso Stati Uniti.
- l'istituzione:
a)
del
limite di velocità di 30 km/h sulle carreggiate laterali EST ed OVEST;
b)
del
senso unico di circolazione veicolare con direzione SUD-NORD sulla carreggiata
laterale EST;
c)
del
senso unico di circolazione veicolare con direzione NORD-SUD sulla carreggiata
laterale OVEST;
d)
di
una pista ciclabile bidirezionale lungo il lato EST della carreggiata laterale
EST nel tratto compreso tra il C.so Einaudi e il C.so Vittorio Emanuele II;
C) in:
via Magenta, nel tratto
compreso tra corso Castelfidardo e via Morosini con direzione da EST verso OVEST;
via Vela, nel tratto
compreso tra corso Castelfidardo e via Morosini, con direzione OVEST verso EST;
-
la
conferma dei sensi unici in atto;
D) in corso Castelfidardo,
nel tratto compreso tra C.so Stati Uniti e C.so Vittorio Emanuele II
1) l'istituzione del divieto di fermata:
a)
sul
lato OVEST della carreggiata centrale EST;
b)
sul
lato EST della carreggiata centrale OVEST;
c)
su
ambo i lati dell'ideale protendimento delle vie VELA e MAGENTA dal filo
fabbricato all'intersezione con la carreggiata laterale EST;
d)
su
ambo i lati della carreggiata di collegamento tra la carreggiata laterale OVEST
e la carreggiata centrale OVEST per mt. 30 in direzione NORD a partire
dall'intersezione;
e) sulla banchina OVEST in corrispondenza dell'ideale protendimento di C.so Stati Uniti;
2) la realizzazione di passaggi pedonali rialzati con funzione di rallentatore di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S.:
a) sulla carreggiata laterale EST in corrispondenza dell'intersezione con C.so Vittorio Emanuele II;
b) sulla carreggiata laterale OVEST in corrispondenza dell'intersezione con C.so Vittorio Emanuele II;
c) sull'area di intersezione tra la corsia di collegamento della carreggiata laterale EST di C.so Castelfidardo e la carreggiata laterale NORD di C.so Stati Uniti;
3) l'istituzione della sosta a pagamento con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 328 prot. n. 302 del 20.02 1997:
a) sul lato OVEST della carreggiata laterale EST, con disposizione "in fila";
b) sul lato EST della carreggiata centrale EST, con disposizione "in fila";
c) sul lato EST della carreggiata laterale EST, con disposizione "a pettine";
4)
l'istituzione dell'obbligo di arrestarsi e dare precedenza (STOP):
a) per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale EST, all'intersezione con C.so Stati Uniti;
b) per i veicoli che percorrono la carreggiata laterale OVEST, all'intersezione con la carreggiata centrale OVEST;
E) nell'area di intersezione tra C.so Castelfidardo e C.so Stati Uniti
1) l'istituzione del divieto di fermata:
a) su
ambo i lati della corsia di collegamento tra la carreggiata centrale EST di
C.so Castelfidardo e la carreggiata centrale SUD di C.so Stati Uniti;
b) su
ambo i lati della corsia di collegamento tra la carreggiata centrale EST di
C.so Castelfidardo e la carreggiata centrale NORD di C.so Stati Uniti;
c) su
ambo i lati della corsia di collegamento tra la carreggiata laterale NORD di
C.so Stati Uniti e la carreggiata
laterale EST di C.so Castelfidardo;
d)
su ambo i lati della carreggiata centrale EST
;
e)
su ambo i lati della carreggiata centrale
OVEST.
2) l'istituzione del divieto di circolazione nell'area individuata ad OVEST della carreggiata
centrale OVEST di C.so Castelfidardo in corrispondenza dell'ideale prolungamento di C.so Stati Uniti;
3) l'istituzione del senso unico di circolazione:
a) nella corsia di collegamento tra la carreggiata centrale EST di C.so Castelfidardo e la carreggiata centrale SUD di C.so Stati Uniti con direzione SUD-OVEST/NORD-EST;
b) nella corsia di collegamento tra la carreggiata centrale EST di C.so Castelfidardo e la carreggiata centrale SUD di C.so Stati Uniti con direzione SUD-EST/NORD-OVEST;
c) nella corsia di collegamento tra la carreggiata laterale NORD di C.so Stati Uniti e la carreggiata laterale EST di C.so Castelfidardo con direzione SUD-OVEST/NORD-EST.
4) l'istituzione del limite di velocità 30 km/h nella corsia di collegamento tra la carreggiata laterale NORD di C.so Stati Uniti e la carreggiata laterale EST di C.so Castelfidardo;
F) in corso Castelfidardo,
nel tratto compreso tra C.so Stati Uniti e C.so Einaudi
1) l'istituzione del divieto di fermata:
a)
sul lato OVEST della carreggiata centrale EST;
b)
sul lato EST della carreggiata centrale OVEST;
c)
su ambo i lati dall'ideale protendimento del filo
fabbricato di C.so Montevecchio
all'intersezione con la carreggiata laterale EST;
d) sulla
carreggiata laterale EST:
- sul
lato EST;
- sul
lato OVEST, per mt. 25 in direzione NORD dall'intersezione con C.so Einaudi;
- sul
lato OVEST, a partire da mt. 155 in direzione NORD dall'intersezione con C.so
Einaudi e per mt. 190 in direzione NORD;
e) sulla carreggiata laterale EST:
- su
ambo i lati per mt. 20 in direzione NORD a partire dall'intersezione con C.so
Einaudi;
- su
ambo i lati a partire da mt. 150 in direzione NORD dall'intersezione con C.so
Einaudi e per mt. 170 circa in direzione NORD;
- su
ambo i lati a partire dall'intersezione con la carreggiata centrale OVEST e per
mt. 55 in direzione SUD;
2) la realizzazione di passaggi pedonali rialzati con funzione di
rallentatore di velocità aventi le caratteristiche costruttive indicate nel
comma 6, lettera c) dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del N.C.d.S.:
- sulla carreggiata laterale EST in corrispondenza dell'intersezione con la corsia di collegamento tra le carreggiate centrali EST di C.so Castelfidardo e SUD di C.so Stati Uniti;
- sulla carreggiata laterale EST in corrispondenza dell'intersezione con C.so Einaudi;
- sulla carreggiata laterale OVEST in corrispondenza dell'intersezione con C.so Einaudi;
- sulla carreggiata laterale EST a circa mt. 70 in direzione SUD dal civico 39;
- sulla carreggiata laterale EST a circa mt. 70 in direzione NORD dal civico 39;
- sulla carreggiata laterale OVEST a circa mt. 70 in direzione SUD dal civico 39;
- sulla carreggiata laterale OVEST a circa mt. 70 in direzione NORD dal civico 39;
3) l'istituzione della sosta a pagamento con le modalità stabilite dall'ordinanza n. 328 prot. n. 302 del 20.02 1997:
- sul lato OVEST della carreggiata laterale EST, con disposizione "in fila":
a) a partire da mt. 25 in direzione NORD dall'intersezione con C.so Einaudi e per mt. 130 in direzione NORD;
b) a partire da mt. 20 in direzione SUD dall'intersezione con l'ideale protendimento di C.so Stati Uniti e per mt. 170 in direzione SUD;
- sul lato EST della carreggiata centrale EST, con disposizione "in fila";
- sul lato EST della carreggiata laterale EST, con disposizione "a pettine" nelle apposite aree demarcate comprese:
a) tra i nn. civici 51 e 59;
b) tra il n. civico 29 e C.so Stati Uniti.
4)
l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la
corsia di collegamento tra le carreggiate centrali Est di C.so Castelfidardo e
SUD di c.so Stati Uniti;
5) l'istituzione del diritto di precedenza della carreggiata laterale SUD di C.so Einaudi rispetto alla carreggiata laterale OVEST di C.so Castelfidardo;
G) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di cui sopra comporterà la rimozione coatta del veicolo
in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei rallentatori di velocità, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.