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ORDINANZA N. 531 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
81 |
LOCALITÀ Strada dell'Arrivore |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 06 |
del
8.02.2008 |
MO/VARIE08/ Arrivore |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42 e 142 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'interpellanza al
Consiglio Circoscrizionale (Circoscrizione VI°);
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in Strada dell'Arrivore
1)
la posa in opera di un dosso artificiale
avente le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b),
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, a m 7.00 circa a NORD del n.c. 7;
2)
la posa in opera di due sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione
in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della
strada e precisamente:
a)
sulla
semicarreggiata NORD in corrispondenza del n.c. 11;
b)
sulla
semicarreggiata SUD in corrispondenza del n.c. 5;
3)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e dei sistemi di rallentamento della velocità, in
relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n.
495/1992.