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ORDINANZA N. 528 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 78 |
LOCALITÀ C.so Brescia |
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CIRCOSCRIZIONE N. 07 |
del 8.02..2008 |
MO/VARIE08/ Brescia |
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto il punto 1) della lettera C) dell'ordinanza n. 2287 prot. n. 490 del 23.10.1998, con il quale era stato istituito in corso Brescia il diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il corso nei confronti di tutte le immissioni;
Vista segnalazione del Corpo di Polizia Municipale;
Atteso che occorre estendere il diritto di precedenza, di cui all'ordinanza n. 2287 prot. n. 490 del 23.10.1998 suddetta, anche all'intersezione con la via Pedrotti;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in C.so Brescia
nel tratto: Largo Brescia - area di
intersezione con la via Padova, compresa
1) l'istituzione del diritto di precedenza per i veicoli che percorrono il corso, nei confronti di tutte le immissioni;
2) la revoca del punto 1) della lettera C) dell'ordinanza n. 2287 prot. n. 490 del 23.10.1998, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.