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ORDINANZA N. 526 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 76 |
LOCALITÀ Via MEUCCI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
8.02.2008 |
SB/VARIE08/meucci |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo
approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che la civica Amministrazione intende incentivare la circolazione su due ruote, creando anche appositi spazi per la sosta;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Meucci
-
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, nelle
apposite rastrelliere (n.15), sul marciapiede nord della via, ad est del n.c. 4
fino all'intersezione con via Confienza;
- la pubblicità del
suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali
stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con
avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica e delle rastrelliere, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.