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ORDINANZA N. 522 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 72 |
LOCALITÀ Piazza CAVOUR |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
8.02.2008 |
SB/VARIE08/cavour |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista
l'ordinanza n. 237 del 9.2.1996 che in piazza Cavour, A) carreggiata nord, nel
tratto: via San Massimo - via Calandra, tra l'altro, al punto 2)
confermava il punto 1) dell'ordinanza n. 1876 prot. n. 1759 del 12.12.1994 con
la quale veniva istituito il divieto di sosta con la rimozione coatta dei
veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza, dalle ore 8 alle ore 18 su
ambo i lati della carreggiata perimetrale nord della piazza per un tratto di m
10 di fronte al n.c. 14; e al punto 3) istituiva il divieto di sosta nei
giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente dalle ore 9.00 alle
ore 16.00 per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato nord
della carreggiata a m 9 circa ad ovest del n.c. 14;
Vista l'ordinanza n. 4966 prot. n. 575 del 19.11.2007 che in piazza Cavour istituiva il divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette, ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato sud della carreggiata perimetrale nord, per un tratto di m 7 circa a partire da m 59 ad ovest dell'intersezione con via San Massimo e procedendo verso ovest, e la revoca contestuale della sosta a pagamento;
Visto l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico per un nuovo assetto viabile nei pressi dell'asilo nido presente in piazza Cavour;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
1)
l'istituzione
del divieto di sosta permanente, con sosta riservata alle biciclette,
ciclomotori e motocicli, nelle apposite rastrelliere, sul lato nord della
carreggiata perimetrale nord, per un tratto di m 7 circa a partire da m 52 ad
est del filo fabbricazione est di via San Massimo e procedendo verso est;
2)
l'istituzione
del divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la
fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e
scarico cose, sul lato nord della carreggiata perimetrale nord della piazza per
un tratto di m 9,00 immediatamente a est del n. civico 14;
3)
la
revoca dell'ordinanza n. 4966 del 19.11.2007, e dell'ordinanza n. 237 del
9.2.1996, limitatamente ai punti 2) e 3), meglio specificati in premessa;
4)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.