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ORDINANZA N. 478 |
CITTÀ DI TORINO
n.ro progr. 221 T |
LOCALITÀ piazza Castello |
data 05/02/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
prot. n. 2680 |
ri/Ord.
Ordine Pubbl./castello |
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Considerata la richiesta del Sig. Questore di Torino, avente carattere di urgenza ed inderogabilità, per preminenti motivi di sicurezza e di ordine pubblico, in occasione di un presidio di dipendenti delle agenzie fiscali del Piemonte;
Stabilito che, per esigenze di polizia, la segnalazione della Questura non può avvenire con largo anticipo rispetto all'intervento richiesto;
Ritenuta ammissibile, per il caso specifico, la collocazione della segnaletica stradale di divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli, in deroga alla norma secondo la quale il segnale di divieto di sosta deve essere posto con preavviso di almeno quarantotto ore, per la particolare natura del provvedimento;
Ritenuto inoltre che tale deroga è motivata anche dall'esigenza di apporre in tempi brevissimi la segnaletica, a scopo preminentemente dissuasivo;
Considerata la necessità, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in piazza
Castello, area antistante la Prefettura, con esclusione dei posti
riservati all'UT.G.
il giorno 07.02.2008,
dalle ore 08.00 e
fino a cessate esigenze
· l'istituzione del divieto di sosta con la rimozione coatta dei veicoli;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio