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ORDINANZA N. 437

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 66

LOCALITÀ Via ZINO ZINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

Del 31.01.2008

SB/VARIE08/zino

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che è stato realizzato un varco pedonale in prossimità del Centro Operativo dell'AMIAT sito in via Zino Zini;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

in via Zino Zini

 

1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

a)    sulla carreggiata est a m 74 circa e a m 104 circa a nord del n.c. 136;

b)   sulla carreggiata ovest a m 170 circa e a m 200 circa a nord del n.c. 136;

2) la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:

a)    sulla carreggiata est a m 89 circa e a m 119 circa a nord del n.c. 136;

b)   sulla carreggiata ovest a m 155 circa e a m 185 circa a nord del n.c. 136;

 

3) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio