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ORDINANZA N. 437 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 66 |
LOCALITÀ Via ZINO ZINI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 9 |
Del 31.01.2008 |
SB/VARIE08/zino |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7 e 42 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme
sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Considerato che
è stato realizzato un varco pedonale in prossimità del Centro Operativo
dell'AMIAT sito in via Zino Zini;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in via Zino Zini
1) la posa in opera di sistemi di rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
a) sulla carreggiata est a m 74 circa e a m 104 circa a nord del n.c. 136;
b) sulla carreggiata ovest a m 170 circa e a m 200 circa a nord del n.c. 136;
2) la posa in opera di sistemi di rallentamento ad effetto acustico, realizzati mediante applicazione di strati sottili di materiale in rilevo in aderenza, come indicato al comma 3 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada:
a) sulla carreggiata est a m 89 circa e a m 119 circa a nord del n.c. 136;
b) sulla carreggiata ovest a m 155 circa e a m 185 circa a nord del n.c. 136;
3) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione dei sistemi di rallentamento della velocità, in relazione alla loro
natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di
cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.