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ORDINANZA N. 418 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
65 |
LOCALITÀ Giardino MARTINI |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 3 |
del
30.01.2008 |
SB/VARIE08/martini |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla
disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 1872 prot. n. 228 del 05.05.2006 con la quale, tra l'altro, in piazza Martini carreggiata interna, veniva istituito il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, con sosta consentita dalle ore 6 alle ore 16 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 23 dei giorni prefestivi;
Considerato che si intende estendere l'orario di divieto di transito nella piazza Martini in quanto ritenuto troppo limitato per consentire le operazioni di carico e scarico degli operatori mercatali;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
nel giardino Martini
A) sulla carreggiata interna
1)
l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i
veicoli degli operatori del mercato, dalle ore 5.30 alle ore 15.30 dei giorni
feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 16.30 dei giorni prefestivi;
2)
l'istituzione del divieto di sosta, fatta eccezione per i veicoli di cui
al punto 1);
3)
la revoca dell'ordinanza n. 1872 prot. n. 228 del 05.05.2006, meglio
specificata in premessa;
B) sulle carreggiate perimetrali
- l'istituzione del divieto di sosta,
fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, con sosta consentita
dalle ore 5.30 alle ore 15.30 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore
16.30 dei giorni prefestivi nei tratti delle seguenti vie:
a.
sul lato sud di via Duchessa Jolanda, nel tratto: via Palmieri - via
Principi d'Acaja;
b.
sul lato est di via Palmieri, nel tratto: via Susa - via Duchessa
Jolanda;
c.
sul lato nord di via Susa, nel tratto: via Principi d'Acaja - via
Palmieri;
d.
sul lato ovest di via Principi d'Acaja, nel tratto: via Susa - via
Duchessa Jolanda;
C) la pubblicità dei suscritti
provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la
rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la
presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.