ORDINANZA N. 418

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 65

LOCALITÀ Giardino MARTINI

 

CIRCOSCRIZIONE N. 3

del 30.01.2008

SB/VARIE08/martini

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 1872 prot. n. 228 del 05.05.2006 con la quale, tra l'altro, in piazza Martini carreggiata interna, veniva istituito il divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, con sosta consentita dalle ore 6 alle ore 16 dei giorni feriali, e dalle ore 6 alle ore 23 dei giorni prefestivi;

Considerato che si intende estendere l'orario di divieto di transito nella piazza Martini in quanto ritenuto troppo limitato per consentire le operazioni di carico e scarico degli operatori mercatali;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

nel giardino Martini

A) sulla carreggiata interna

 

1)      l'istituzione del divieto di transito veicolare, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, dalle ore 5.30 alle ore 15.30 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 16.30 dei giorni prefestivi;

2)      l'istituzione del divieto di sosta, fatta eccezione per i veicoli di cui al punto 1);

3)      la revoca dell'ordinanza n. 1872 prot. n. 228 del 05.05.2006, meglio specificata in premessa;

 

B) sulle carreggiate perimetrali

 

- l'istituzione del divieto di sosta, fatta eccezione per i veicoli degli operatori del mercato, con sosta consentita dalle ore 5.30 alle ore 15.30 dei giorni feriali, e dalle ore 5.30 alle ore 16.30 dei giorni prefestivi nei tratti delle seguenti vie:

a.      sul lato sud di via Duchessa Jolanda, nel tratto: via Palmieri - via Principi d'Acaja;

b.      sul lato est di via Palmieri, nel tratto: via Susa - via Duchessa Jolanda;

c.      sul lato nord di via Susa, nel tratto: via Principi d'Acaja - via Palmieri;

d.      sul lato ovest di via Principi d'Acaja, nel tratto: via Susa - via Duchessa Jolanda;

 

C) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

AVVERTE

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio