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ORDINANZA N. 411 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
58 |
LOCALITÀ Via MONTEVECCHIO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
30.01.2008 |
SB/VARIE08/montevecchio |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le
norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto
Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista l'ordinanza n. 3688 prot. n. 638 del 20.11.2000 che in via Lamarmora, tra l'altro, istituiva divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta e con sosta in fila riservata esclusivamente ai veicoli del Corpo Consolare del Regno del Belgio muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento sul lato EST della via, immediatamente a SUD del n.c. 39, per un tratto di m 5.00 circa;
Vista la richiesta del Consolato del Belgio con la quale si comunica il trasferimento della sede in via Montevecchio 28;
Vista
la Convenzione di Vienna sulle relazioni Consolari, stipulata a Vienna il
24/04/1963, resa esecutiva in Italia con legge 9/08/1967 n. 804;
Visto
l'art. 16 delle preleggi del Codice Civile, secondo cui lo straniero e le
persone giuridiche straniere sono ammesse a godere dei diritti civili
attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità;
Considerata
l'opportunità di adottare il provvedimento meglio specificato in dispositivo;
ORDINA
in
via Montevecchio
1) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta consentita ai veicoli del Consolato del Belgio muniti di apposito contrassegno di riconoscimento, e la rimozione coatta dei veicoli in sosta non autorizzata, sul lato nord della via, per un tratto di m 5.00 a nord del n.c. 28, con disposizione "in fila", e la contestuale revoca della sosta a pagamento;
2) la revoca dell'ordinanza n. 3688 prot. n. 638 del 20.11.2000, meglio specificata in premessa;
3) la pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui
all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.