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ORDINANZA N. 410 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n.
57 |
LOCALITÀ Corso RE UMBERTO |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 1 |
del
30.01.2008 |
SB/VARIE08/umberto |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Visto
l'elaborato progettuale del civico Ufficio Tecnico nel quale si evidenzia il
nuovo assetto della viabilità veicolare in prossimità dell'Ospedale Mauriziano;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in corso Re Umberto
sul lato est della carreggiata laterale est
nel tratto compreso tra C.so Rosselli e
via Magellano
1)
l'istituzione
del divieto di sosta con sosta consentita nelle apposite rastrelliere a cicli e
motocicli:
a)
a
partire da mt. 1,5 circa a sud del passo carraio contraddistinto con il n.c.
115 e procedendo verso sud per mt. 5 circa;
b)
a
partire da mt. 1,5 circa a sud del passo carraio contraddistinto con il n.c.
109 e procedendo verso sud per mt. 5 circa;
c)
a
partire da mt. 1,5 circa a nord del passo carraio contraddistinto con il n.c.
109 e procedendo verso nord per mt. 5 circa;
2) l'istituzione del divieto di sosta permanente, con la fermata consentita ai veicoli adibiti ai servizi religiosi, a partire da m 1,5 circa a SUD del passo carraio contraddistinto con il n.c.101 e procedendo verso SUD per un tratto di m 5.00 circa, con disposizione "in fila" ;
3)
l'istituzione
del limite massimo di velocità di 30 km/h, a partire da mt. 40 circa a nord del
n.c. 115 e fino all'intersezione con via Magellano;
4)
la
posa in opera di un dosso artificiale avente le caratteristiche costruttive
indicate nel comma 6, lettera b), dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e
di attuazione del nuovo codice della strada, in prossimità del n.c. 109;
5)
la
posa in opera di un sistema di rallentamento della velocità ad effetto ottico,
realizzati mediante applicazione in serie di cinque strisce bianche
rifrangenti, come indicato al comma 2 dell'art. 179 del regolamento di
esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, a m 40.00 circa a NORD
del n.c. 115;
6)
la
revoca di tutti i provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza;
7)
la
pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti
segnali stradali e la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto,
con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia, e
che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra, comporterà la rimozione
coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, del dosso artificiale e dei sistemi di
rallentamento della velocità, in relazione alla loro natura, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.