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ORDINANZA N. 404 |
CITTÀ DI TORINO
SETTORE ESERCIZIO
Prot. n. 181 T |
LOCALITÀ: piazza Castello |
Del 30/01/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 1 |
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ri/gara/rally storico di montecarlo/castello |
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OGGETTO: 11° RALLY STORICO DI MONTECARLO - 1 FEBBRAIO 2008
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta del sig. Giancarlo QUARANTA per lo svolgimento della manifestazione sportiva denominata " 11° Rally storico di Montecarlo";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando,
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 1 febbraio 2008, dalle
ore 07.00 e fino a cessate esigenze
In:
piazza Castello, via Po, lungo Po Antonelli, corso Cairoli, corso Vittorio Emanuele II, corso Massimo D'Azeglio, corso Unità d'Italia
· l'istituzione del divieto di transito veicolare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
· il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S,
· che il posizionamento della segnaletica necessaria venga attuata nei tempi e nei modi previsti;
· che vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose ;
· con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del signor Quaranta Giancarlo, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della gara ciclistica sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente , e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
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F.to Il Dirigente del Settore
Esercizio |
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