ORDINANZA N. 375

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ - SETTORE ESERCIZIO

Prot. n. 52

LOCALITÀ Corso CORSICA

 

CIRCOSCRIZIONE N. 9

Del 29.01.2008

SB/VARIE08/corsica

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Vista l'ordinanza n. 955 prot. n. 186 del 20.3.2001 con la quale, tra l'altro, al punto 1) della lettera A) in corso Corsica interno 7, era stato istituito il divieto di sosta dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, con la fermata consentita esclusivamente per effettuare le operazioni di carico e scarico cose, sul lato NORD della via, a cavallo del n.c. 51 per un tratto di m 15.00 circa, con disposizione "in fila";

Vista l'ordinanza n. 2944 prot. n. 617 del 28 8. 2001 con la quale, tra l'altro, alla lettera B) in corso Corsica interno 7 era stata disposta l'estensione lineare dell'area destinata alle operazioni di carico e scarico, di ulteriori m 3.00 circa procedendo verso EST, istituita alla lettera A) sub 1) della sopraccitata ordinanza n. 955 prot. 186 del 20.03.2001;

Vista la relazione del Corpo di Polizia Municipale Servizi Territoriali IX Nizza Lingotto;

Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

ORDINA

­       la revoca parziale delle ordinanze n. 955 prot. n. 186 del 20.3.2001, e n. 2944 prot. n. 617 del 28.8.2001, limitatamente al punto 1) della lettera A) riferita alla ordinanza n. 955, e alla lettera B) riferita all'ordinanza n. 2944, meglio specificati in premessa;

­       la pubblicità del suscritto provvedimento mediante la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

 

 

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio