ORDINANZA N. 348

CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

SETTORE ESERCIZIO

n.ro progr. 163 T

LOCALITÀ via Massena

data 25/01/2008

CIRCOSCRIZIONE N. 1

prot. n. 27369 T06-007-00015

SC/23/A/steccato/massena

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Vista la richiesta d'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico con steccato o ponteggio presentata dal legale rappresentante dello stabile sito in via Massena all'intersezione con via Magellano;

Vista l'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con la quale sono state regolamentate le diverse situazioni viabili in presenza di steccati che occupino parte del sedime stradale;

Vista l'ordinanza n. 1139 del 17.03.2006 che ha istituito il divieto di sosta permanente, con la rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, con sosta riservata esclusivamente ai veicoli della Polizia di Stato ed in servizio autorizzato muniti di evidenti contrassegni di riconoscimento, sul lato EST della via, nel tratto compreso tra via Magellano e il filo sud dell'ingresso carraio contraddistinto con il n.c. 103, con disposizione "in fila", e la revoca contestuale della sosta a pagamento;

 

ORDINA

 

dal 31.01.2008 al 29.02.2008

in

via Massena all'intersezione con via Magellano

·        l'attuazione dell'ordinanza n. 602 prot. n. 406T del 23 febbraio 2005, con particolare riferimento ai provvedimenti previsti ai punti: 1 - 2;

in

via Massena

·        la sospensione temporanea dell'ordinanza n. 1139 del 17.03.2006, meglio specificata in premessa, per n. 2 posti auto, a partire dal f.f. NORD di via Magellano e procedendo in direzione NORD;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

F.to Il Dirigente del Settore Esercizio