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ORDINANZA N. 343 |
CITTÀ DI TORINO
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E
MOBILITÀ
SETTORE ESERCIZIO
n.ro progr. 158 T |
LOCALITÀ: Parco Carrara |
Data 25/01/2008 |
CIRCOSCRIZIONE N. 8 |
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ri/gara/parco carrara |
OGGETTO: GARA PODISTICA COMPETITIVA "CROSS DELLA PELLERINA" -
27 GENNAIO 2008
IL DIRIGENTE
Visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Vista la richiesta della Associazione Amici della Pellerina per lo svolgimento della manifestazione denominata "CROSS DELLA PELLERINA";
Acquisito il parere del Corpo di Polizia Municipale, Settore Comando;
Ritenuta la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
ORDINA
il giorno 27 gennaio 2008
nel Parco Carrara
· l'istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 8.00 e fino a cessate esigenze, fatta eccezione per i veicoli di Soccorso e della Forza Pubblica;
con la precisazione che l'attuazione della presente ordinanza è comunque subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni ed alle seguenti condizioni:
· il raduno non sia impedito dalla Questura ai sensi dell'art. 18 comma 4 del T.U.L.P.S,
· i partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle norme del vigente Codice della Strada;
· vengano adottate tutte le misure necessarie per tutelare e prevenire danni a persone e cose;
· con l'ulteriore precisazione che l'osservanza delle prescritte condizioni sarà a carico del sig. ANDRIANI ROLANDO, il quale assumerà la responsabilità civile e penale conseguente a qualsivoglia danno a persone e/o cose e dovrà altresì garantire che durante lo svolgimento della manifestazione sia attuata ogni misura di prevenzione contro i pericoli per l'incolumità pubblica e degli stessi partecipanti;
· la pubblicità del suscritto provvedimento mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, a cura e spese del richiedente, e/o le prescrizioni impartite dagli Organi di Polizia presenti in loco;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
F.to Il Dirigente del Settore Esercizio