CITTÀ DI TORINO
Prot.
n. 66 H [DC2] |
LOCALITÀ DI REVOCA: via Bibiana, 32 |
del 23/01/2008 |
LOCALITÀ DI ISTITUZIONE: via Samone, 9 (ab. Via
Ivrea, 16) |
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CIRCOSCRIZIONE N. 6 |
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RP/traslazione/disabile/ad personam/Bibiana_Ivrea |
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OGGETTO: Richiesta di spostamento
parcheggio riservato ("ad personam") ad uso disabile. |
Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;
Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
Vista
l'ordinanza n. 652 del 28/02/2002
che ha istituito in via Bibiana, 32, il divieto di sosta permanente con sosta
"in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n.
5663, per un posto auto, sul lato EST della via a partire da mt. 1.00 a
NORD del passo carrabile contraddistinto con il n.c. 32;
Vista la nota con la quale il titolare del posto auto di cui sopra, comunica di aver cambiato la residenza da via Bibiana, 32 a via Ivrea, 16;
Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo degli uffici competenti;
in via Bibiana, 32
§ la revoca dell'ordinanza n. 652 del 28/02/2002, meglio specificata in premessa;
in via Samone, 9
§ l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno n. 5663, per un posto auto, sul lato NORD della carreggiata fronte n.c. 9;
§ la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;
AVVERTE
che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere altresì proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il
Dirigente del Settore Esercizio