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ORDINANZA N. 266 |
CITTÀ DI TORINO
Prot. n. 45 |
LOCALITÀ C.so Francia |
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CIRCOSCRIZIONE
N. 04 |
Del 21.01.2008 |
MO/VARIE08/Francia |
Visto l'art.
107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;
Visti gli artt.
5, 6, 7, 42, 141 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante
le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del regolamento di esecuzione
del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
Vista la
richiesta del Politecnico di Torino;
Ritenuta la necessità, per
ragioni di pubblico interesse inerenti la circolazione stradale, di adottare i
provvedimenti meglio specificati in dispositivo;
in C.so Francia, carreggiata laterale NORD
1)
l'istituzione del limite massimo di velocità
di 30 km/h;
2)
la posa in opera di n. 3 sistemi di
rallentamento della velocità ad effetto ottico, realizzati mediante
applicazione in serie di cinque strisce bianche rifrangenti, come indicato al
comma 2 dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo
codice della strada, e precisamente a m 20.00, a m 80.00 e a m 150.00 circa ad
OVEST del f.f. (filo fabbricato) OVEST del corso Marche, n.c. 5;
3)
la posa in opera di due dossi artificiali
aventi le caratteristiche costruttive indicate nel comma 6, lettera b),
dell'art. 179 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, a m 30.00 e a m 60.00 circa ad EST del passo carrabile
contraddistinto dal n.c. 366;
4)
l'istituzione del divieto di fermata a
partire da m 5.00 circa ad EST e a m 5.00 circa ad OVEST del passo carrabile
contraddistinto dal n.c. 366;
5)
la pubblicità dei suscritti provvedimenti
mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della
segnaletica eventualmente in contrasto, con avvertenza che la presente
ordinanza è altresì pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di
eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e
che l'inosservanza del divieto di fermata di cui sopra comporterà la rimozione
coatta dei veicoli in sosta vietata;
che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;
che in relazione al disposto
dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, dei dossi e dei rallentatori, in relazione alla
loro natura, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura
di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
F.to Il Dirigente del Settore
Esercizio